Articolo pubblicato nell'inserto Chiamami Cittadino n. 607/2009 del giornale Chiamami Città. I riferimenti legislativi sono quelli in vigore a quella data.
La crisi economica che ha colpito il nostro paese è doppiamente pagata dai lavoratori immigrati: la loro permanenza qua dipende dell’esistenza di un posto di lavoro fisso. A breve termine, nella situazione della perdita del posto di lavoro o della riduzione dell’orario di lavoro i lavoratori stranieri potranno godere dei cosiddetti “ammortizzatori sociali” che metterà sotto il segno delle precarietà il
loro permesso di soggiorno.
Ecco una breve “guida” alle misure di cui potranno beneficiare anche i lavoratori stranieri in caso di perdita del posto di lavoro.
Nel caso in cui l’azienda decidesse di ridurre l’orario di lavoro di un lavoratore o egli venisse temporaneamente sospeso, il lavoratore avrebbe il diritto ad una integrazione dei guadagni attraverso uno strumento chiamato
Cassa Integrazione Guadagni, per un importo pari all’80% della retribuzione dovuta per le ore di sospensione del lavoratore (è previsto un limite massimo di € 858,58 lordi mensili per chi percepisce un salario pari o inferiore a € 1.857,48 lordi mensili e di € 1.031,93 mensili per i salari più alti). Sono esclusi dai benefici della CIG gli apprendisti. La CIG viene corrisposta al massimo per 13 settimane e prorogata fino a 12 mesi. In certi casi, il limite è elevato a 24 mesi.
Un lavoratore straniero messo in CIG risulta ancora occupato e quindi potrà rinnovare il suo permesso di soggiorno.
Se un’impresa è obbligata a licenziare i lavoratori, essi hanno diritto all’indennità di mobilità, richiesta ai Centri per l’impiego o all’Inps entro 68 giorni dal licenziamento e può durare fino a 3 anni.
Ne ha diritto chi ha un minimo di 12 mesi di anzianità nell’azienda e almeno 6 mesi di lavoro effettivo. L’importo dell’indennità è pari al 100% della CIG fino a 12 mesi, all’80% tra il 13° e il 36° mese. Sono esclusi gli apprendisti, i lavoratori con contratto a termine, stagionale o saltuario.
Per quanto riguarda il permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri in mobilità, in assenza di norme chiare alcune questure rilasciano al lavoratore in mobilità un permesso di soggiorno di 6 mesi per attesa occupazione; altre questure, invece, rinnovano il permesso di soggiorno per un anno. I lavoratori che sono stati licenziati o sospesi da aziende colpite da crisi hanno diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, richiesta all’Inps entro 68 giorni dal licenziamento.
Per ottenerla bisogna avere almeno 52 settimane di contributi nel biennio precedente al licenziamento.
L’assegno è pari al 60% del salario lordo mensile per i primi 6 mesi e scende fino al 40% nei mesi successivi all’ottavo. Più di 8 mesi (12) di indennità spettano solo ai lavoratori con oltre 50 anni di età. Chi è stato sospeso può ricevere il 50% della retribuzione fino per un massimo di 65 giorni. Il limite massimo dell’indennità è pari a quello previsto per la CIG. L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti può essere richiesta dal lavoratore per il periodo di disoccupazione relativo all’anno precedente quello della domanda. Ai fini del calcolo saranno conteggiate solo le giornate di disoccupazione dovute a licenziamento fino a un massimo di 180 giornate. L’importo è pari al 35% della retribuzione media fino a 120 giorni lavorativi e al 40% per i giorni successivi.
Il limite massimo è pari all’indennità di disoccupazione ordinaria. Spetta ai lavoratori che hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda e minimo 78 giorni di lavoro per l’anno di riferimento.
L’indennità di disoccupazione dà diritto ad un permesso di soggiorno di 6 mesi
Gli ammortizzatori sociali per i lavoratori immigrati
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